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Affidamento familiare

Permette a un minore con i genitori in difficoltà di essere accolto e accudito da un'altra famiglia, coppia o persona singola per un periodo di tempo limitato 

L'affidamento familiare è uno strumento che permette a una famiglia, a una coppia o a un singolo di accogliere, per un periodo di tempo limitato, un minore la cui famiglia stia attraversando difficoltà tali da non essere in grado di occuparsi del bambino. L'affidamento è una situazione temporanea. In linea generale, quando si parla di affidamento familiare si fa riferimento a quei casi in cui le difficoltà dei genitori sono provvisorie e rimediabili.

La famiglia affidataria, quindi, non si sostituisce alla famiglia di origine ma la affianca, provvedendo alle sue funzioni per il tempo necessario a superare le problematiche che hanno determinato l'allontanamento del bambino.

L'istituto dell'affidamento familiare è stato dapprima disciplinato dalla Legge n. 184 del 4 maggio 1983 e poi dalle modifiche della successiva Legge n. 149 del 28 marzo 2001 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori". La legge sull'affidamento familiare prevede che l'affido non possa avere una durata superiore ai ventiquattro mesi. Tuttavia, questo termine può essere prorogato nell'interesse del bambino. 

Le principali caratteristiche che differenziano l'affidamento dall'adozione sono:

  • La temporaneità dell'affido;
  • Il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine del bambino;
  • La previsione del rientro del bambino nella famiglia di origine.

L'affidamento inoltre, in quanto provvedimento temporaneo, non prevede un cambiamento nello stato giuridico del minore, né della sua famiglia. 

A seconda che esista o meno di un legame di consanguineità tra il minore e la famiglia affidataria (ad esempio che si tratti di nonni, zii, ecc.), l'affidamento familiare si distingue in:

  • Affidamento eterofamiliare, quando il bambino viene affidato a persone che non hanno legami di parentela con la sua famiglia di origine;
  • Affidamento intrafamiliare, quando il bambino viene affidato a parenti entro il quarto grado.

A seconda del tipo di provvedimento adottato, l'affidamento familiare si distingue in:

  • Affidamento familiare consensuale, che si realizza con il consenso della famiglia di origine o del Tutore nominato dal Tribunale. In questo caso le difficoltà dichiarate e riconosciute diventano il punto di partenza di un progetto che consente di proteggere il bambino e, insieme, la sua famiglia d'origine. Questa forma di affidamento viene disposta dai Servizi Sociali territoriali e resa esecutiva con apposito decreto dal Giudice tutelare territorialmente competente. Esso si definisce pertanto come un intervento amministrativo, esterno al contesto giuridico;
  • Affidamento familiare giudiziale, che si realizza in assenza del consenso dei genitori ed è un provvedimento pronunciato dal Tribunale per i Minorenni. L'autorità giudiziaria si avvale del Servizio Sociale dell'Ente Locale per la sua attuazione e vigilanza. In questo caso l'affidamento si configura come intervento limitativo della responsabilità genitoriale avuta in precedenza.

Gli affidatari possono essere persone singole o coppie, con o senza figli conviventi.
La legislazione vigente predilige che la famiglia affidataria sia preferibilmente una coppia, meglio se con figli minori, anche se tale indicazione non è obbligatoria, quanto piuttosto un orientamento comunque vincolato alla valutazione concreta dell'interesse del minore.
Contrariamente all'adozione, inoltre, non è prevista una differenza di età minima o massima tra gli affidatari e il minore. 

Le famiglie, coppie o persone singole interessate a fornire la propria disponibilità a diventare affidatari devono recarsi presso i Servizi Sociali del proprio Comune di residenza o presso i Centri Affidi situati presso Comuni e Asl.
I Servizi Sociali attiveranno un percorso di conoscenza e valutazione della coppia o della persona singola disponibile.

Durante questa fase l'équipe di professionisti coinvolti (assistenti sociali e psicologi) organizzerà una serie di incontri di formazione, di colloqui individuali, di coppia e di gruppo finalizzati a comprendere la sostenibilità di tale esperienza, tenendo conto delle risorse e delle motivazioni di ciascuno.

Al termine del percorso si potrà effettuare l'eventuale iscrizione all'Albo affidi, con il conseguente inserimento nell'elenco delle possibili risorse per i bambini in difficoltà.

Così come per l'adozione, la responsabilità dell'affido per i minori che si trovano ricoverati in ospedale è dei Servizi sociosanitari territoriali che hanno in carico la famiglia e che, in collegamento con il Servizio Sociale dell'Ospedale, definiscono il progetto in favore del bambino. 


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  • A cura di: Francesca Gherardini
    Servizi Sociali
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Ultimo Aggiornamento: 14  Luglio 2022 


 
 

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