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L'amministratore di sostegno: finalità e principi

Persona, identificata da un giudice, che si interessa di chi, per una menomazione fisica o psichica, è impossibilitato a provvedere ai propri interessi. Per richiederlo occorre presentare un ricorso al Tribunale Ordinario  

L'amministratore di sostegno è una figura disciplinata dall’art. 404 del Codice Civile prevista per “La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”. Il legislatore ha provveduto a configurarlo all’interno dell’ordinamento giuridico con la legge del 9 gennaio 2004 n. 6, la quale ha apportato una sostanziale modifica per la tutela giuridica e culturale con l’introduzione di questo nuovo strumento giuridico che ha di fatto affiancato l'interdizione e l'inabilitazione.

La misura si rivolge a soggetti che necessitano di protezione: anziani che si trovano in una condizione di infermità grave, disabili motori, alcolisti, tossicodipendenti, malati terminali, non vedenti e altri soggetti per i quali non è opportuno procedere ad una richiesta di interdizione o inabilitazione in quanto troppo invasiva.

L’istituto, pertanto, tutela le persone incapaci, attuando la minore limitazione possibile della capacità di agire, con la finalità altresì di proteggerle da rischi e pericoli, promuovendo contestualmente diritti ed opportunità. Tuttavia l'amministratore di sostegno non si configura come un atto obbligato per tutti coloro che, raggiunta la maggiore età, si trovino in condizioni di infermità o menomazione, bensì rappresenta un'opportunità da attivare solo quando ciò corrisponda alle esigenze di tutela della persona. 
In questa prospettiva, la normativa di riferimento risulta caratterizzata da alcuni principi innovativi:

  • protezione adeguata con la minima invasività
  • minore utilizzo di misure come l'interdizione e l'inabilitazione in passato più applicate
  • riconoscimento e valorizzazione delle capacità residue e del principio di autodeterminazione
  • non discriminazione del soggetto.

Il procedimento per ottenere un provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno rientra nell'ambito della volontaria giurisdizione ovvero di quei procedimenti aventi natura volontaria e nei quali si richiede il riconoscimento giuridico di uno stato personale o di un interesse individuale. Si caratterizza inoltre per una certa snellezza formale.

La competenza è riconosciuta in particolare al giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio, il quale provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione del suo patrimonio e può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.
Il procedimento viene avviato con la forma del ricorso e può essere proposto anche senza l'assistenza di un avvocato. 
Il ricorso deve contenere:

  • le generalità del beneficiario
  • la sua dimora abituale
  • le ragioni per cui si chiede la nomina di un amministratore di sostegno allegando documentazione medica specialistica, che attesti l'infermità ovvero la menomazione fisica o psichica e la conseguente impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi
  • i nominativi con i relativi domicili dei parenti del beneficiario. 

I soggetti legittimati alla richiesta sono:

  • lo stesso soggetto beneficiario, anche se minore interdetto o inabilitato
  • il coniuge o la persona stabilmente convivente
  • i parenti entro il quarto grado
  • gli affini entro il secondo grado
  • il tutore o il curatore
  • il pubblico ministero
  • i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona.

Nella scelta della persona da nominare come amministratore di sostegno, il giudice tutelare preferisce, se possibile:

  • il coniuge che non sia separato legalmente
  • la persona stabilmente convivente
  • il padre o la madre
  • il figlio
  • il fratello o la sorella
  • il parente entro il quarto grado
  • il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
  • Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

I passi da seguire

  1. Rilascio del certificato da parte del medico specialista: per il ricorso è necessario richiedere una certificazione nella quale sia specificata la diagnosi, il programma di cura, precisando l'eventuale urgenza e se il paziente debba essere sottoposto ad esami invasivi (per autorizzare l'amministratore di sostegno alla firma dei consensi informati)
  2. Reperire la modulistica necessaria alla presentazione del ricorso, presso la cancelleria del giudice tutelare, online attraverso i siti web, oppure recandosi agli uffici dei Servizi Sociali territoriali, nella quale sarà indicata la documentazione da allegare; È utile, sebbene non sia necessario ai fini della richiesta, produrre una descrizione dettagliata sulle condizioni di vita della persona interessata in modo che si possa delineare fin dal primo momento il progetto di sostegno che successivamente sarà sottoposto all’attenzione del Giudice Tutelare.
  3. Presentazione del ricorso al Tribunale Ordinario – Ufficio del Giudice Tutelare per la nomina dell'amministratore di sostegno. Il giudice tutelare, valutato il ricorso, fisserà la data dell'udienza durante la quale dovrà sentire personalmente l'individuo cui la richiesta di amministrazione si riferisce. Nel caso in cui il soggetto sia impossibilitato a recarsi in udienza (perché ricoverato e non nelle condizioni di essere trasportato) sarà il giudice tutelare a recarsi nel luogo ove si trova la persona;
  4. Il decreto di nomina deve contenere l'indicazione:
    • delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno
    • della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato
    • dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario
    • degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno
    • dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con l'utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere disponibilità
    • della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice tutelare circa l'attività svolta e le condizioni di vita persona e sociale del beneficiario
  5. Comunicazione all'Ospedale dell'avvenuta nomina di amministratore di sostegno.


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  • A cura di: Francesca Palumbo
    Servizi Sociali
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Ultimo Aggiornamento: 24  Marzo 2022 


 
 

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