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Invalidità e benefici della legge: il riconoscimento, cosa sapere

Per il riconoscimento dell'invalidità e dello stato di handicap la famiglia deve recarsi dal pediatra per sottoporre la domanda all'INPS che farà valutare il bambino da un'apposita Commissione medico-legale  

A differenza dell’adulto, l'invalidità civile per i minori, non si calcola in base alla riduzione di una generica capacità lavorativa conseguente a una certa malattia poiché i minori, di per sé, non hanno capacità lavorativa.
Il riconoscimento dell'invalidità dei minori si basa sulla difficoltà persistente a svolgere compiti e funzioni della loro età. Soltanto dopo il 18° anno di età verrà eventualmente attribuita una percentuale di invalidità a seconda della gravità della malattia. Tuttavia, al compimento della maggiore età sarà necessaria una rivalutazione della condizione di invalidità. 
La normativa  in tema di disabilità minorile è contenuta nelle seguenti leggi:

  • Legge n. 118/1971 "Nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili";
  • Legge n. 18/1980 "Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili";
  • Legge n. 104/1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale i diritti delle persone Handicappate".

Quando l'invalido civile è un minore di 18 anni, l'Inps eroga due specifiche indennità, incompatibili tra loro, e pertanto la concessione di una esclude il diritto ad avere anche l'altra.
L'assegnazione di uno dei seguenti riconoscimenti economici dipende dalla valutazione operata dall'ente previdenziale, sulla base delle certificazioni mediche allegate:

  • Indennità di accompagnamento: sostegno economico dato a minori che presentino impossibilità a camminare senza l'aiuto del genitore o che abbiano bisogno di un'assistenza continua perché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
  • Indennità di frequenza: sostegno economico riconosciuto ai minori dichiarati invalidi che frequentino le scuole, pubbliche o private legalmente riconosciute, o centri ambulatoriali. Tale indennità è relativa ai mesi di frequenza di asilo, scuola, centro estivo comunale o centro riabilitativo, per un massimo di 12 mensilità.

La Legge 104/1992 è riconosciuta anche ai soggetti minori se presentano un grave danno fisico, psichico o sensoriale che causa difficoltà nell'apprendimento o di relazione tale da determinare uno svantaggio sociale o di emarginazione. 
Il genitore del bambino affetto da handicap può usufruire di una serie di benefici, tra i quali:

  • Congedo parentale fino al compimento dei 3 anni del figlio o in alternativa permesso giornaliero in ore;
  • Prolungamento del congedo parentale entro i 12 anni del bambino;
  • 3 giorni di permesso al mese, fruibili anche in ore, dopo i 3 anni del figlio;
  • Congedo straordinario di 2 anni dal lavoro, retribuito, per assistere il proprio figlio.

I passi da seguire:

  • Recarsi dal Pediatra - La disciplina previdenziale dei minori affetti da invalidità è affidata all'Inps e il percorso da intraprendere comincia con la presentazione di una domanda effettuata esclusivamente on-line. È necessario quindi chiedere a un medico abilitato alla compilazione on-line del certificato che attesti i problemi invalidanti;
  • Presentazione all'Inps - Successivamente la procedura genera una ricevuta di protocollo che il medico dovrà stampare e consegnare al genitore. Con tale documento il genitore, o comunque l'esercente la responsabilità genitoriale, potrà autonomamente accedere al sito dell'Inps o farsi aiutare da un Patronato o da Associazioni di categoria per il completamento amministrativo della domanda;
  • Visita medica - Il passo successivo consiste nell'accertamento della patologia attraverso visita, da parte della commissione medico legale, entro 3 mesi dalla presentazione della domanda. Inoltre, se necessario, è possibile richiedere l'accertamento anche presso il proprio domicilio o in ospedale se il minore è ricoverato e dichiarato intrasportabile. Il risultato della visita e l'eventuale riconoscimento verranno comunicati direttamente al domicilio del richiedente tramite apposito verbale.

Per le persone affette da malattie oncologiche la legge prevede un procedimento più breve per l'accertamento dell'handicap. Infatti in questo caso la visita deve essere effettuata dalle commissioni mediche entro 15 giorni dalla data in cui l'interessato ha presentato la domanda.
La stessa procedura abbreviata è prevista per le persone affette da gravi patologie.
Da qualche anno, il nostro Ospedale ha aperto uno sportello di patronato ACLI, attivo il giovedì su appuntamento nei locali del Servizio Sociale negli orari 10.30-13 e 14-16, con il fine di assicurare alle famiglie un aiuto concreto per la presentazione della domanda di invalidità. 


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  • A cura di: Francesca Gherardini
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Ultimo Aggiornamento: 09 novembre 2021


 
 

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