
Per avviare l’iter per il riconoscimento dell'invalidità civile e dello stato di handicap (Legge 104/92), è opportuno che il genitore esercente la responsabilità genitoriale si rechi dal Pediatra di libera scelta del bambino che compilerà la documentazione necessaria sul portale dell’Inps. Dopo aver effettuato un passaggio dal Patronato per il completamento della richiesta, sarà infine la Commissione Medico Legale dell’Ente previdenziale che valuterà la condizione del minore attribuendo o meno la relativa indennità.
A differenza dell’adulto, l'invalidità civile per i minori, non si calcola in base alla riduzione di una generica capacità lavorativa conseguente a una certa malattia poiché i minori, di per sé, non hanno capacità lavorativa.
Il riconoscimento dell'invalidità dei minori si basa sulla difficoltà persistente a svolgere compiti e funzioni della loro età. Soltanto dopo il 18° anno di età verrà eventualmente attribuita una percentuale di invalidità a seconda della gravità della malattia. Tuttavia, al compimento della maggiore età sarà necessaria una rivalutazione della condizione di invalidità.
La normativa in tema di disabilità minorile è contenuta nelle seguenti leggi:
- Legge n. 118/1971 "Nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili";
- Legge n. 18/1980 "Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili";
- Legge n. 104/1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale i diritti delle persone Handicappate".
Quando l'invalido civile è un minore di 18 anni, l'Inps eroga due specifiche indennità, incompatibili tra loro, e pertanto la concessione di una esclude il diritto ad avere anche l'altra.
L'assegnazione di uno dei seguenti riconoscimenti economici dipende dalla valutazione operata dall'ente previdenziale, sulla base delle certificazioni mediche allegate:
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Indennità di accompagnamento: sostegno economico erogato a minori che presentino la necessità di un'assistenza continua perché non in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
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Indennità di frequenza: sostegno economico riconosciuto ai minori che frequentino la scuola, pubblica o privata legalmente riconosciuta o centri riabilitativi. Tale indennità è relativa ai mesi di effettiva frequenza delle suddette strutture, per un massimo di 12 mensilità.
La Legge 104/1992 tutelando il genitore lavoratore dipendente, è riconosciuta quindi ai soggetti di minore età che presentano un grave danno fisico, psichico o sensoriale, anche temporaneo.
Il genitore del bambino affetto da handicap può usufruire di una serie di benefici, tra i quali:
- Congedo parentale fino al compimento dei 3 anni del figlio o in alternativa permesso giornaliero in ore;
- Prolungamento del congedo parentale entro i 12 anni del bambino;
- 3 giorni di permesso al mese, fruibili anche in ore, dopo i 3 anni del figlio;
- Congedo straordinario di 2 anni dal lavoro, retribuito, per assistere il proprio figlio, qualora venga riconosciuta la gravità della condizione sanitaria sulla base dell’articolo 3, comma 3, della suddetta legge.
I passi da seguire:
- Recarsi dal Pediatra di libera scelta (o pediatra di famiglia) - La disciplina previdenziale dei minori affetti da invalidità è affidata all'Inps e il percorso da intraprendere comincia con la presentazione di una domanda effettuata esclusivamente online. È necessario quindi chiedere a un medico abilitato alla compilazione online del certificato che attesti i problemi invalidanti. Successivamente la procedura genera una ricevuta di protocollo che il medico dovrà stampare e consegnare al genitore;
- Patronato - Con il documento rilasciato dal medico il genitore, o comunque l'esercente la responsabilità genitoriale, potrà autonomamente accedere al sito dell'Inps (se in possesso delle credenziali) o farsi aiutare da un Patronato o da Associazioni di categoria per il completamento amministrativo della domanda;
- Visita medica - Il passo successivo consiste nell'accertamento della patologia attraverso una visita da parte della commissione medico legale, entro 3 mesi dalla presentazione della domanda. Inoltre, se necessario, è possibile richiedere l'accertamento anche presso il proprio domicilio o in ospedale se il minore è ricoverato e dichiarato intrasportabile. Il risultato della visita e l'eventuale riconoscimento verranno comunicati direttamente al domicilio del richiedente tramite apposito verbale.
Per le persone affette da malattie oncologiche la legge prevede un procedimento più breve per l'accertamento dell'handicap. Infatti in questo caso la visita dovrebbe essere effettuata dalle commissioni mediche entro 15 giorni dalla presentazione della domanda.
Da qualche anno, il nostro ospedale ha aperto uno sportello di patronato ACLI, attivo il giovedì su appuntamento nei locali del Servizio Sociale negli orari 10.30-13 e 14-16, con il fine di assicurare alle famiglie un supporto concreto nella presentazione delle domande.
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