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Responsabilità genitoriale

Rappresenta l'insieme dei diritti e dei doveri che spettano ai genitori nei confronti dei propri figli 

È l'insieme dei diritti e dei doveri verso i figli che spettano al padre e alla madre. La tematica della responsabilità genitoriale è stata dapprima introdotta dalla legge n. 219 del 27 novembre 2012 e successivamente dal decreto legislativo 154/2013 “Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione”, che ha modificato alcuni articoli del codice civile in materia di filiazione naturale.

Il Legislatore ha dunque portato a termine un lungo percorso che ha trasportato il ruolo del genitore dall’istituto della patria potestà, frutto della concezione autoritaria ereditata dal diritto romano a quello di responsabilità dei genitori nell’educare e crescere i figli. Sono stati così meglio individuati i doveri dei genitori verso i figli e i doveri dei figli verso i genitori.

In generale si parla di responsabilità genitoriale in tutti i casi in cui vi siano dei figli, a prescindere dal fatto che questi siano nati all'interno del matrimonio o fuori dallo stesso.

Con la nuova legislazione, cessa ogni disparità di trattamento tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori del matrimonio, come specifica anche l'art. 315 del Codice Civile., che dispone che “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”.

La patria potestà trovava giustificazione in un modello sociale incentrato sulla figura del padre, che aveva una netta ed espressa predominanza nell'ambito delle decisioni familiari. Era il padre a prendere ogni decisione e alla madre competeva l'esercizio della potestà solo in caso di morte del marito. Con la nuova normativa si assiste ad un fondamentale mutamento di prospettiva.

Infatti, il centro di interessi è rappresentato dal minore, non più soggetto a un potere-dovere del genitore, ma titolare di diritti alla cura, al mantenimento, all'istruzione e all'educazione. Allo stato attuale, dunque, il nostro ordinamento recepisce una terminologia, quella della responsabilità genitoriale, che già troviamo nei testi normativi a livello internazionale.

Il termine responsabilità infatti si rinviene già nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 e comunque è utilizzato da tempo anche in altri Ordinamenti europei per definire l'insieme di doveri e diritti dei genitori verso i figli.

La Legge n. 54/2006 “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento” ha previsto, in via assolutamente privilegiata, il regime dell'affidamento condiviso anche in seguito alla separazione tra genitori coniugati. In questo modo è nell'interesse del minore mantenere rapporti equilibrati e sereni tra i genitori che in questo modo partecipano attivamente all'educazione e alla cura dei figli.

Il fine è di creare un rapporto che non risenta in nessun modo dell'evento della separazione. L'esercizio diretto della responsabilità spetta a entrambi i genitori.

Tuttavia la responsabilità può essere esercitata in modo congiunto o disgiunto.
Congiunto nei casi attinenti le questioni di straordinaria amministrazione; lo sono ad esempio i trattamenti sanitari invasivi come gli interventi chirurgici.
Disgiunto quando ciascun genitore ha la totale responsabilità del figlio sulle questioni di ordinaria importanza nel momento in cui il minore si trova con lui.

Nei casi in cui vi siano condizioni di pregiudizio, vale a dire di possibile danno o di rischio di pregiudizio per il minore:

  • Il Servizio Sociale territoriale, l'Ospedale o le Forze dell'Ordine segnalano la situazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni;
  • La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni avvia un procedimento per accertare se tale pregiudizio sussista realmente ed esamina e valuta la segnalazione degli operatori socio-sanitari;
  • Una volta raccolte tutte le informazioni del caso, il Pubblico Ministero valuta se inoltrare il ricorso al Tribunale per i Minorenni oppure archiviare la segnalazione. È l'Autorità Giudiziaria che decide quali interventi attuare in merito, con l'intento di assumere decisioni il più possibile adatte a risolvere il caso e tenendo sempre conto dell'interesse prevalente del minore implicato nella vicenda. 

La tutela è uno strumento giuridico necessario alla protezione del minore nei casi in cui entrambi i genitori siano deceduti o si trovino in condizioni tali da non esercitare la loro responsabilità genitoriale o da non esercitarla in modo adeguato alla crescita e al benessere del figlio.

Con la pronuncia di sospensione o decadenza, il Giudice rimuove del tutto il genitore dall'esercizio della responsabilità genitoriale.

Nel contempo provvede alla nomina di un Tutore. Alla figura del Tutore è attribuita la cura della persona di minore età, la sua rappresentanza legale nonché il potere di amministrarne i beni.

Tuttavia il Giudice può reintegrare il genitore nella responsabilità genitoriale quando, cessate le ragioni per le quali il provvedimento è stato pronunciato, viene escluso ogni tipo di pericolo per il figlio.


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  • A cura di: Francesca Gherardini
    Ufficio Relazioni con il Pubblico e Servizi Sociali
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Ultimo Aggiornamento: 03  Ottobre 2024 


 
 

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